Obbligo sanificazione studi e aziende per COVID-19 – Come accedere al credito di imposta

Protocollo secondo la circolare del Ministero della Salute, l'adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

  • Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d'intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
  • Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
  • Conseguenze - Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l'inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.
  • Sanificazione - La circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
    • da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;
    • nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).
  • Credito d'imposta - Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall’art. 64, D.L. 18/2020. Ecco come fare.
  • Cassa integrazione - La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l'azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l’attività produttiva. (segnalazione da Centro Studi Castelli 7 marzo 2020).

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