Verifiche attrezzature Art.71

In qualità di Organismo Ministeriale abilitato per effettuare le verifiche periodiche di cui all’art. 71,comma 11, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. decreto di rinnovo del 16-05-2022, ecco quello che possiamo fare per voi:

  • Prime verifiche e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC, SP e GVR
  • Rapporti con l’ente titolare: INAIL
  • Risolviamo i vostri dubbi (ogni quanti anni devo fare la verifica al carroponte?...la mia autogru la verifico tra un anno o tra due?...come calcolo i cicli residui e cosa sono?...come faccio a denunciare la mia nuova gru su autocarro?)

Durante le verifiche cosa facciamo…

  • Analisi a vista dell’attrezzatura
  • Analisi documentale
  • Verbale di verifica
  • Scheda tecnica, in caso di prima verifica
  • Vi suggeriamo delle migliorie da apportare per migliorare le condizioni di sicurezza

... e cosa verifichiamo

APPARECCHI IN PRESSIONE
Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) Idroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP – Sollevamento persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano

d) Ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0.5 bar

2. Generatori di vapore d’acqua

3. Generatori di acqua surriscaldata

4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi

5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale di focolai superiori a 116 kW

6. Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000

Tipologie di verifiche

a) Verifica periodica

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

b) Prima verifica

La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione della scheda di lavoro.

c) Indagine supplementare

Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio negli ultimi 10 anni, nonchè a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere.

► Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza , con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Allegato: Tariffario