► Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere.
► All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.
ll datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative
► Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza , con la frequenza indicata nel medesimo allegato (pag. 266 del T.U.)
NOVITA' SETTEMBRE 2024
Problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)- circolare esplicativa.
Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro