OMOLOGAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE – Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

L'emanazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 ha introdotto significative semplificazioni nel procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e gli impianti elettrici pericolosi. Questo decreto ha rivoluzionato il sistema delle verifiche obbligatorie, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, la loro omologazione è effettuata dall’Arpa. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Arpa la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica utilizzando il Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità.

Identificazione dei Luoghi con Pericolo di Esplosione e Trasmissione della Documentazione

La normativa richiede che, oltre alle omologazioni di nuovi impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione, Arpa svolga, su richiesta del datore di lavoro, anche verifiche straordinarie (art. 7 D.P.R. 462/01). Tali verifiche sono onerose e le spese sono a carico del datore di lavoro.

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 ha inoltre abrogato:

  • gli articoli 40 e 328 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
  • gli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959, che riguardano le attribuzioni dei compiti e le modalità delle verifiche e dei controlli per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • i modelli A, B e C allegati al decreto ministeriale citato.

Normativa Elettrica

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la Guida CEI 0-14, intitolata 'Guida all’applicazione del D.P.R. 462/01 relativa alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi'. Questa guida, redatta da un Gruppo di Lavoro del CEI su incarico del Ministero delle Attività Produttive, intende uniformare l’interpretazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e fornire indicazioni chiare sui compiti degli Enti verificatori (ASL, Arpa e organismi abilitati) e sui contenuti della documentazione tecnica relativa all’omologazione, alle verifiche periodiche e alle procedure amministrative di verifica degli impianti.

Per ulteriori informazioni circa la Guida CEI 0-14, è possibile visitare il sito Internet del CEI: www.ceiweb.it.

Denunce di Nuovi Impianti Elettrici

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.), ora INAIL, e all’Arpa tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio. La dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori è considerata equivalente all’omologazione degli impianti stessi. La denuncia avviene tramite l'invio della dichiarazione di conformità e del Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità, debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro.

Norme CEI Aggiornate

Le norme CEI aggiornate, come la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 (dicembre 2013), sono disponibili in formato PDF sul CEI Webstore. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Catalogo Prodotti Editoriali CEI – 3° quadrimestre 2013.

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